Per quanto riguarda i termini per procedere, fino a poco tempo fa, decorsi tre anni dalla separazione le parti potevano ricorrere al Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio (in caso di rito civile) oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di rito concordatario).
Tale ricorso poteva essere congiunto, in caso di accordo tra le parti, oppure giudiziale, qualora venisse presentato da una soltanto di queste.
Le modifiche apportate negli ultimi anni al procedimento di divorzio hanno riguardato oltre i termini anche le modalità.
Ad oggi, infatti, è possibile procedere una volta decorsi solo sei o dodici mesi, termini questi riferiti però a ipotesi diverse:
- sei mesi, in caso di separazione consensuale. Tale termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale o dalla data dell'accordo concluso in sede di negoziazione assistita o dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
- dodici mesi, in caso di separazione giudiziale. In questo il termine decorre ovviamente unicamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale ove questo tenterà la conciliazione tra i coniugi.
Come nel caso della separazione, anche nell'ambito del divorzio, in caso di accordo i coniugi possono evitare di ricorrere al Giudice e usufruire di soluzioni alternative quali la negoziazione assistita e il procedimento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.